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Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 5 pagine

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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

(ODV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 59 capoverso 6, 59a capoverso 2, 59b capoverso 3, 59d capoverso 2 e 59e capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),

visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo;

in esecuzione degli articoli 28 della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati e 28 della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi,

Art. 2a

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 2252/20046 e alle disposizioni d’esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

1 RS 143.5

2 RS 142.20

3 RS 142.31

4 RS 0.142.30

5 RS 0.142.40

6Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme

sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

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