Progetto
Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Ordinanza RU
passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici effettuati fino al momento del promovimento della procedura di divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l’articolo 12 OPP 29. L’articolo 65d capoverso 4 LPP10 non è applicabile.
Art. 15 cpv. 3
3In caso di precisazione dei diritti, gli assicurati non possono ridurre la frazione di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento.
II
1La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2026.
2Gli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 15 capoverso 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
9 RS 831.441.1
10 RS 831.40