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Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 4 pagine

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Ordinanza RU

passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici effettuati fino al momento del promovimento della procedura di divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l’articolo 12 OPP 29. L’articolo 65d capoverso 4 LPP10 non è applicabile.

Art. 15 cpv. 3

3In caso di precisazione dei diritti, gli assicurati non possono ridurre la frazione di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento.

II

1La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2026.

2Gli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 15 capoverso 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

9 RS 831.441.1

10 RS 831.40