Progetto
Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza RU
cantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali di previdenza, compresi gli accantonamenti tecnici.
Art. 53 cpv. 6 e 7
6La legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui un istituto di previdenza agisce quale cedente sono autorizzate alle seguenti condizioni:
a. fino al massimo all’1 per cento del patrimonio di previdenza per la gestione delle liquidità dell’istituto di previdenza e in particolare per la copertura degli impegni derivanti dalla copertura di rischi di cambio;
b. fino al massimo al 4 per cento del patrimonio di previdenza per al massimo 30 giorni civili per la copertura di un bisogno di liquidità connesso alla copertura di rischi di cambio.
7Le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non devono aver alcun effetto leva sul patrimonio investito.
Art. 55 lett. e
Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
e. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere senza copertura dei rischi di cambio;
Art. 62a cpv. 1
1L’età ordinaria di pensionamento delle donne nella LAVS4 vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).
Art. 62d
L’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 20215 della LAVS6 vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.
Allegato cpv. 1
1 Il grado di copertura dell’istituto di previdenza è determinato come segue:
3 RS 951.31
4 RS 831.10
5RU 2023 92