Progetto posto in consultazione - OLR 1
Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 3 pagine
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Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore
(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3
3I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché agli articoli 9–12, 13a, 13b, 14–14c e 18 capoverso 1.
Art. 4 cpv. 2 lett. bbise bternonché cpv. 4
2Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:
bbis. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose con veicolo trattore a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV2), a condizione che:
1. il peso totale del veicolo trattore non superi le 4,25 t, e
2. il superamento delle 3,5 t sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
bter. gli autoarticolati con trattore a sella a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), a condizione che:
1. il peso totale ammesso del convoglio indicato nella licenza di circolazione del trattore a sella non superi le 5,75 t, e
1 RS 822.221
2 RS 741.41
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