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Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 3 pagine
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Condizioni in materia di concorrenza applicabili alla Posta. LF
b. le seguenti prestazioni finanziarie:
5. altre prestazioni finanziarie su incarico di terzi, a condizione che siano oggettivamente connesse alle prestazioni di cui ai numeri 1–4 e non compromettano lo svolgimento dei compiti principali;
c. servizi nel trasporto regionale di viaggiatori, come pure attività oggettivamente connesse a tali servizi, a condizione che queste comportino un impiego proporzionato di risorse e non compromettano lo svolgimento dei compiti principali.
4Nell’ambito dell’impiego ordinario dell’infrastruttura esistente, la Posta può fornire prestazioni su incarico di terzi, a condizione che siano oggettivamente connesse con i servizi postali e non compromettano lo svolgimento dei compiti principali.
5La Commissione delle poste (PostCom) verifica, su richiesta o d’ufficio, se le attività della Posta rispettano i requisiti stabiliti dal presente articolo. Sono applicabili per analogia gli articoli 22 capoversi 1 e 3, 23, 24 e 25 della legge del 17 dicembre 20104 sulle poste. La PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi.
Minoranza (Badran Jacqueline, Amoos, Bendahan, Kamerzin, Kaufmann, Ryser,
Wermuth, Wettstein, Widmer Céline)
Art. 3 cpv. 1 lett. abis
abis. l’approntamento di una infrastruttura digitale affidabile e sicura per:
1. l’esercizio di piattaforme finalizzate alla fornitura di servizi digitali,
2. la trasmissione digitale sicura e uniforme di dati;
2. Legge del 17 dicembre 20105 sulle poste
Art. 19 cpv. 1bis
1bisIl sovvenzionamento trasversale è vietato se:
a. la cifra d’affari realizzata con una determinata prestazione non riguardante il servizio universale non è sufficiente per coprire i costi incrementali di tale prestazione; e
b. la cifra d’affari realizzata con le prestazioni non riguardanti il servizio universale, escluse le prestazioni finanziarie, non è sufficiente per coprire i costi complessivi di tali prestazioni.