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Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 3 pagine

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LF su una manifestazione informativa obbligatoria per le donne «%ASFF_YYYY_ID»

a. registrano nel controllo militare le Svizzere e gli Svizzeri annunciati;

d. concerne soltanto il testo francese

e. abrogata

3. Legge federale del 3 ottobre 20085 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS

Art. 13 lett. a

Il PISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:

a. registrazione delle Svizzere e degli Svizzeri prima della manifestazione informativa;

Art. 17 cpv. 4quinquies

4quinquiesI dati delle Svizzere non soggette all’obbligo di leva registrati nel PISA sono conservati per tre anni al massimo a decorrere dalla partecipazione alla manifestazione informativa obbligatoria.

4. Legge federale del 20dicembre 20196 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 38a Informazione

Durante la manifestazione informativa le autorità competenti informano sul servizio di protezione civile.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena il decreto sulla manifestazione informativa obbligatoria sul servizio militare e sul servizio di protezione civile per le Svizzere sarà stato approvato da Popolo e Cantoni.

3Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

5 RS 510.91

6 RS 520.1