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Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 3 pagine
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LF su una manifestazione informativa obbligatoria per le donne «%ASFF_YYYY_ID»
a. registrano nel controllo militare le Svizzere e gli Svizzeri annunciati;
d. concerne soltanto il testo francese
e. abrogata
3. Legge federale del 3 ottobre 20085 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS
Art. 13 lett. a
Il PISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:
a. registrazione delle Svizzere e degli Svizzeri prima della manifestazione informativa;
Art. 17 cpv. 4quinquies
4quinquiesI dati delle Svizzere non soggette all’obbligo di leva registrati nel PISA sono conservati per tre anni al massimo a decorrere dalla partecipazione alla manifestazione informativa obbligatoria.
4. Legge federale del 20dicembre 20196 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 38a Informazione
Durante la manifestazione informativa le autorità competenti informano sul servizio di protezione civile.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena il decreto sulla manifestazione informativa obbligatoria sul servizio militare e sul servizio di protezione civile per le Svizzere sarà stato approvato da Popolo e Cantoni.
3Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.