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Consultazione 2026/25: Modifica dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino; ripartizione del contingente doganale per il vino · 2 pagine
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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Art. 45 Assegnazione delle quote del contingente doganale
1Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» menzionato nel capoverso 5) sono assegnate in funzione della prestazione all’interno del Paese.
2Per prestazione all’interno del Paese si intendono l'acquisto e la torchiatura di uva destinata alla vinificazione durante il periodo di riferimento; la quantità è stabilita in base alla scheda delle forniture di cui all'articolo 30a.
3Il periodo di riferimento è l'anno civile precedente l'anno che precede il periodo di contingentamento in questione.
4Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale per il succo d’uva.
5Le quote del «contingent particulier» sono assegnate ogni anno per un volume di 10 000 hl secondo il protocollo franco-svizzero dell’11 giugno 19652 concernente l’amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.
Art. 45a Domande
Le domande di quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi devono pervenire all’UFAG entro l’ultimo giorno feriale di aprile precedente l’inizio del periodo di contingentamento.
1 RS 916.140
2 RS 0.946.293.492.1
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