Progetto posto in consultazione OOSI

Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 2 pagine

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Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

(OOSI)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 17 agosto 20111 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

2La polizia dei trasporti può inoltre impiegare armi da fuoco e dispositivi inabilitanti.

Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. f

1L’UFT rilascia l’autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a un’im- presa di sicurezza qualora l’impresa di trasporto dimostri che l’impresa di sicurezza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 giugno 20152 sull’impiego di imprese di sicurezza (OIIS) e dispone di un’autorizzazione can- tonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio.

3La convenzione impegna l’impresa di sicurezza a:

f. garantire la formazione del personale di sicurezza conformemente all’articolo 8 capoverso 1.

Art. 8 cpv. 1

1L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all’articolo 5 OIIS3.

1 RS 745.21

2RS 124

3RS 124

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