Progetto posto in consultazione OOSI
Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 2 pagine
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Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
(OOSI)
Modifica del...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 17 agosto 20111 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2
2La polizia dei trasporti può inoltre impiegare armi da fuoco e dispositivi inabilitanti.
Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. f
1L’UFT rilascia l’autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a un’im- presa di sicurezza qualora l’impresa di trasporto dimostri che l’impresa di sicurezza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 giugno 20152 sull’impiego di imprese di sicurezza (OIIS) e dispone di un’autorizzazione can- tonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio.
3La convenzione impegna l’impresa di sicurezza a:
f. garantire la formazione del personale di sicurezza conformemente all’articolo 8 capoverso 1.
Art. 8 cpv. 1
1L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all’articolo 5 OIIS3.
1 RS 745.21
2RS 124
3RS 124
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