Progetto posto in consultazione OVsor-TP
Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 4 pagine
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Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)
del…
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 16b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie;
visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV),
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la sorveglianza dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici mediante videocamere fisse e dispositivi indossabili in grado di registrare immagini e suoni (bodycam) nonché l’impiego dell’intelligenza artificiale per l’analisi delle registrazioni.
Art. 2 Scopo della videosorveglianza
1 Le imprese possono impiegare la videosorveglianza ai seguenti scopi:
a. proteggere i viaggiatori, il personale, i visitatori, l’esercizio e l’infrastruttura;
b. documentare l’intervento in situazioni di conflitto;
c. esaminare a posteriori il comportamento delle persone coinvolte in situazioni di conflitto;
d. far valere pretese di diritto civile;
e. consentire alle autorità di perseguimento penale di acquisire e assicurare i mezzi di prova in caso di reati.
2 La videosorveglianza deve in particolare consentire di:
a. assicurare gli oggetti di valore;
1 RS 742.101
2 RS 745.1
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