Progetto
Consultazione 2026/42: Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) per l’eliminazione di ostacoli al commercio nel quadro di importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’Unione europea (UE) · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati
(Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 maggio 20211 sul commercio di legno è modificata come segue:
Art. 3 lett. a
a. prima messa in commercio: la prima immissione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, o l’importazione in Svizzera di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale;
Art. 7a Dovuta diligenza semplificata
1Se un operatore mette in commercio legno o prodotti da esso derivati provenienti dall’Unione europea e il fornitore gli ha confermato per scritto di aver rispettato il diritto dell’Unione europea nel quadro della messa in commercio nell’Unione europea, l’operatore è tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere a, b, e, f e capoverso 2.
2Se l’operatore è in possesso di indizi concreti secondo cui il legno o i prodotti da esso derivati potrebbero provenire da prelievo o commercio illegali, deve rispettare tutti gli obblighi secondo gli articoli 5–7.
Art. 8
Le informazioni secondo gli articoli 4–7a devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.
1 RS 814.021
2026-... «%ASFF_YYYY_ID»