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Consultazione 2026/42: Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) per l’eliminazione di ostacoli al commercio nel quadro di importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’Unione europea (UE) · 2 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati

(Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 12 maggio 20211 sul commercio di legno è modificata come segue:

Art. 3 lett. a

a. prima messa in commercio: la prima immissione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, o l’importazione in Svizzera di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale;

Art. 7a Dovuta diligenza semplificata

1Se un operatore mette in commercio legno o prodotti da esso derivati provenienti dall’Unione europea e il fornitore gli ha confermato per scritto di aver rispettato il diritto dell’Unione europea nel quadro della messa in commercio nell’Unione europea, l’operatore è tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere a, b, e, f e capoverso 2.

2Se l’operatore è in possesso di indizi concreti secondo cui il legno o i prodotti da esso derivati potrebbero provenire da prelievo o commercio illegali, deve rispettare tutti gli obblighi secondo gli articoli 5–7.

Art. 8

Le informazioni secondo gli articoli 4–7a devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.

1 RS 814.021

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