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Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 3 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 187bis
Comunicazione a1 Chiunque, a scopo di eccitazione sessuale, comunica con persone micarattere sessuale
con fanciulli nori di sedici anni in una maniera atta a perturbarne lo sviluppo ses-
suale, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
2L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3Se il colpevole, al momento dell’atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent’anni e sussistono circostanze particolari, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.