Progetto

Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 187bis

Comunicazione a1 Chiunque, a scopo di eccitazione sessuale, comunica con persone micarattere sessuale

con fanciulli nori di sedici anni in una maniera atta a perturbarne lo sviluppo ses-

suale, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

2L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3Se il colpevole, al momento dell’atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent’anni e sussistono circostanze particolari, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.