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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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ISe nessuna convenzionetariffalepuö essere stipulatatra un fornitoredi pres-

tazioni e un assicuratore e se I'uno dei due oppure ambedue fanno valere che senza convenzione la fornitura daI profilo medico ë insufficiente per le cure ambulatoriali, iI governo cantonale, sentite le parti, designa i fornitori di prestazioni e stabilisce la tariffa. ’11governo cantonale applica .in merito i criteri dell'economicitä e della garanzia della qualitä, quali vanno stabiliti daI Consiglio federale ai

sensi dell'articolo35 capoverso lter.

lblsSe a un assicuratore o a un fornitore di prestazioni viene rifiutataI'adesione alla convenzione e se I'uno dei due oppure ambedue fanno valere che per la cura ambulatoriale la fornitura daI profilo medico ë insufficiente senza detta adesione, iI fornitore di prestazioni oppure I'assicuratore interessati possono postulare I'adesione presso it governo cantonale.

lterPer valutare la fornituradaI profilomedico, iI governo cantonale tiene conto delle corrispettive attuali valenze come pure dei criteri stabiliti daI Consiglio federale conformemente all'articolo45. Va considerata parimenti I'offerta aI di fuori del Cantone.

2Se per la cura ospedalierao semiospedaliera non esiste alcuna convenzione fuori del Cantone di domiciliodell'assicurato,iI governo del Cantone in cui iI

fornitore di prestazioni ë installato in modo permanente stabilisce la tariffa.

Art. 48 Convenzioni tariffali con associazioni di medici

abrogato

Art. 52 cpv. 3

3Analisi, medicamenti, mezzi e apparecchi terapici possono aI massimo

essere fatturatisecondo le tariffe,i prezzi e i tassi di rimunerazioneai sensi del capoverso 1. II Consigliofederale designa le analisieffettuateneI laboratorio

deI medico, per Ie quali la tariffa puö essere stabilita secondo I'articolo 46.