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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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Art. 53 cpv. 1

IQontro le decisionidel governo cantonaleai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 49 capoverso 7, 51, 54 e 55 puö essere interpostoricorso al Consiglio federale.

Art. 61a (nuovo) Obbligo di pagare i premi e conseguenze della mora IGli assicurati sono tenuti a pagare i premi.

2Se premi o partecipazioni ai costi scaduti non sono pagati, I'assicuratore deve diffidare I'assicurato in forma scritta, assegnandogli un termine supplementare di trenta giorni per rimediarvi. L'assicuratore avverte inoltre I'assicurato circa le conseguenze -della mora.

3Se, malgrado la diffida, iI pagamento non viene effettuato, I'assicuratore differisce la rimunerazione delle prestazioni finchë i premi o le partecipazioni ai costi scoperti non siano interamente pagati. Informa al contempo la

competente autoritä d'assistenza sociale del luogo di domicilio dell'assicurato in merito al differimentodelle prestazioni. Sono salve le disposizioni cantonali, segnatamente quelle che contemplano la previa notifica all'autoritäpreposta alla riduzione dei premt

4 Se i premi o le partecipazioni ai costi scoperti vengono interamente pagati, t'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante il

differimento.

5Se I'assicurato in mora cambia assicuratore, I'assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore in merito ad eventuali diffide o procedure

esecutive. 1crediti sino allora oggetto di diffide o di procedure esecutive

comportano parimenti un differimento delle prestazioni presso il nuovo

assicuratore. II precedente assicuratore informail nuovo assicuratore non appena i premi e le partecipazioni ai costi scoperti gli sono stati interamente pagati .