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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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fornitoridi prestazioni (cfr. in merito FF 1992 1 148). Considerato che in caso di

mancanza di convenzioni tariffali possono sorgere gti stessi problemi per gli

assicurati, neI contesto della soppressione dell'obbligo di stipulare contratti deve

essere data ai Governi cantonalila stessa possibilitädi provvedere,nei casi

estremi, affinchë l'assistenza medica della popolazione sta comunque garantita. 1 criteri determinanti affinchë I'assistenza sia considerata adeguata vengono stabiliti daI Consiglio federale a livello di ordinanza.

Articolo 46 capoverso 2

L'articolo 46 capoverso 2 LAMal stabilisce che le convenzioni cui partecipano

associazioni sono applicabilisoltanto se vi aderiscono esplicitamentemembri e

non membri. A ciö si aggiunge ora che non esiste piü un diritto automatico all'adesione, in quanto anche le convenzioni cui partecipano associazioni servono

all'autorizzazionedei fornitoridi prestazioni.Per tale motivo,anche per questo tipo di convenzione gli assicuratori devono avere la possibilitä di scegliere i

fornitoridi prestazioni per le cure ambutatoriali.

Articolo 46 capoverso 5

Visto che nell'articolo 7a capoverso 2 sarä stabilito che l'elenco dell'assicuratore

deve valere duranteun anno civile, al capoverso5 dell'articolo46 occorre

adeguare il termine di disdetta per le convenzioni tariffali. Di conseguenza, le convenzioni tariffali per le cure ambulatoriali potranno essere disdette soltanto per la fine dell'anno civile.

Articolo 47 capoverso 1

L'attuale competenza del Governo cantonale di fissare una tariffa in mancanza di

una convenzione tariffale dovrä rimanere in vigore per le cure ospedaliere e

semiospedaliere. Bisognerä ora integrare I'obbligodi designare uno o piü fornitori

di prestazionie di fissare una tariffa in caso di assistenza insufficiente.Tanto i fornitori di prestazioni quanto gli assicuratori possono far valere l'assistenza

insufficiente. Per poter applicare anche in questi casi i criteri dell' economicitä e della garanzia della qualitä stabilitidaI Consiglio federale, iI Governo cantonale

deve poter ricorrere a normative previste da convenzioni esistenti. In virtü di

questa competenza il Governo cantonale dovrä in primo luogo poter impedireche si verifichiuna situazione d'emergenza per quanto riguarda l'assistenza. Qualora I'assistenza fosse ciononostante insufficiente su tutto il territorio, sarä applicabile

l'articolo45 LAMal. In ambedue i casi competerä quindi al Governo cantonale

garantire l'assistenza medica della popolazione. Ciö corrisponde non da ultimo

alla ripartizionedelle competenze tra Confederazione e Cantoni stabilitanella

Costituzione federale (art. 3 Cost.).

Articolo 47 capoverso 1bis (nuovo)

Oltre alla situazione in cui non si giunge alla conclusione di una convenzione

tariffale, puö anche verificarsi la situazione in cui ana convenzione tariffale esiste, ma all'assicuratore o al fornitore di prestazioni viene negata l'adesione. In questo

caso la normativa del capoverso 1 ë applicabileper analogia. Su domanda del