Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten

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TI: I danni da incidenti rilevanti sono danni risultanti da eventi che coinvolgono un numero elevato di persone, una "gran quantità di persone". Sarebbe tuttavia arbitrario stabilire nella legge un numero assoluto a partire dal quale sia possibile ammettere l’esistenza di un siffatta "quantità". La nozione va quindi concretizzata di volta in volta mediante interpretazione. A tal proposito, non è determinante l’importo complessivo del danno bensì soltanto il numero di persone lese (quindi il numero di procedure possibili). Non basta che più persone siano lese. Occorre un numero elevato di persone che, complessivamente, diano l'immagine di una moltitudine.

Di conseguenza, vanno anzitutto considerati danni da incidenti rilevanti i danni risultanti da grandi catastrofi, come ad esempio un incidente provocato da un reattore nucleare, l’esplosione dei vagoni cisterna di un treno merci, il crollo della tribuna di uno stadio o del tetto di una piscina, il cedimento di una diga, l’incendio di un condominio o di un hotel. Anche gli incidenti della circolazione di grandi proporzioni (per es. i tamponamenti a catena sull’autostrada, il deragliamento di un treno, la caduta della cabina di una teleferica) possono rientrare in questa categoria. Occorre tuttavia prendere in considerazione anche altri eventi, quali per esempio un’intossicazione alimentare collettiva nella mensa di un’impresa o i danni cagionati alla salute di consumatori dall’assunzione di un medicamento.

In tutti questi casi, sarebbe poco pratico consentire a ciascuno dei numerosi danneggiati di proporre la propria azione a un foro diverso (in particolare al foro dell’evento, che, a seconda del momento in cui si manifestano per es. gli effetti di un’intossicazione alimentare, può coincidere con il domicilio di ciascun attore). Nell’interesse della causa (possibilità dei mezzi di prova, assenza di decisioni contraddittorie, conoscenza degli atti da parte del giudice), è opportuno che tutte le pretese derivanti dall’incidente siano giudicate da un unico tribunale, nel medesimo luogo.

Si tratta del luogo in cui si è verificato l’evento originario, quindi del luogo del reato o dell’incidente. Tale luogo può ma non deve coincidere con quello dell’evento. Esempio: una nuvola di gas tossico fuoriuscito dalla ciminiera di una fabbrica basilese cagiona danni alla salute degli abitanti di Basilea e del Cantone di Argovia. Per gli abitanti di Basilea il luogo dell’atto coincide con quello dell’evento mentre per gli argoviesi i due luoghi sono distinti. Tutti i danneggiati dovrebbero comunque agire a Basilea.

Rispetto all'art. 27 LForo, il progetto prevede quale unico foro appunto quello dell'incidente, ciò nell'ottica di una semplificazione rispetto a quanto disposto dalla LForo.

Naturalmente in simili fattispecie è importante chiarire il prima possibile che si tratti effettivamente di un "incidente rilevante" con conseguente istituzione del foro imperativo del luogo dell'incidente. Il giudice dovrà il prima possibile risolvere detto quesito, onde evitare di istruire una causa spesso complessa quando invece non ne ha la competenza territoriale.

Si suggerisce pertanto l'introduzione del seguente nuovo art. 55 cpv. 2 CPCF "Il giudice deve certificare il prima possibile l'esistenza di una fattispecie caratterizzabile quale "danni da incidenti rilevanti giusta l'art. 35".