Vorlage
Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
Fedlex · Vorlage · Seite 153Fedlex · Vorlage
deI finanziamento delle cure prestate a persone coperte da un’assicurazione complementarein ospedali privati attualmentenon sussidiati, a condizione che questi ultimi siano previsti dalla pianificazione cantonale e figurino sull’elenco del Cantone. Se si dovranno versare contributi alle prestazioni di tutti gli ospedali privati attualmentefiguranti sull'elenco, gli oneri supplementari dei Cantoni saranno considerevoli. Secondo la misura in cui gli ospedali privati e le loro prestazioni
saranno contemplate dalla pianificazione cantonale, vale a dire secondo la
permissivitä o restrittivitä di quest’ultima, i Cantoni dovranno far fronte ad aggravi di elevata o modesta entitä. Si rinuncia pertanto a citare un importo preciso. I Cantoni prevedono tuttavia uno spostamentodi oneri di circa 800-810 milioni di franchi a loro carico.
Le stime relative agli spostamenti degli oneri finanziari sono di natura puramente statica: gli effetti di contenimento dei costi che dovrebbero derivare daI finanziamento duale con ripartizione percentuale fissa delle prestazioni, infatti, non sono presi in considerazione. Poichë i dati su cui ci si ë dovuti fondare per esprimere
previsioni sono incompleti, le stime vanno consideratecome semplici ordini di grandezza. Senza dubbio perÖ il cofinanziamentodelle prestazioni fornite in
ospedali attualmente non sussidiati costituisce per i Cantoni la maggior sollecitazione. Tuttavia, attraverso la pianificazione essi potranno influenzare la nrisura in cui dovranno assunrerlo.
5.2 Ripercussioni finanziarie sull’assicurazione malattie
Analogamente all'effetto della revisione sui Cantoni, anche gli effetti sui costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie possono essere stimati solo sommariamente.Poichë le stime hanno potuto essere eseguite soltanto con l’ausilio di ipotesi, anche in questo caso se ne indica l’imprecisione menzionando una fascia d’approssimazione. DaI punto di vista statico, I'entitä dell'aggrdvio
dell'assicurazionemalattie obbligatoria corrisponde a quella dello sgravio dei
Cantoni. In caso di assunzione da parte dell’assicurazione obbligatoriadelle cure medico-sanitarie della metä dei costi d’esercizio computabili per Ie eure ospedaliere prestate a persone coperte da un’assicurazione complementare degenti in ospeddli pubblici o sussidiati dall’ente pubblico, l’assicurazione complementarene risulterä sgravata.
L’inc]usione delle spese d’investimentonella rimunerazionedel 50 per cento a
carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie costituisce per quest’ultima un onere supplementare. Questo perchë le disposizioni transitorie prevedono che le spese d’investimento confluiscano negli importi forfetari solo neI quadro della rimunerazione in funzione delle prestazioni e con ogni probabilitä per gradi. Pertanto non si puö partire daI presupposto che I'inclusione degli investimenti ne11arimunerazione delle prestazioni avvenga in un colpo solo e possa dispiegare immediatamente tutti i suoi effetti su costi e premi.
L’assicurazione obbligatoria delle eure medico-sanitarie sarä sgravata nei casi in cui oggi – conformemente al diritto vigente – assume la totalitä dei costi delle prestazioni secondo LAMal dispensate ad una persona assicurata in caso di degenza in un ospedaleprivato contemplato dalla pianificazione.
Anche in questo caso le stime vanno considerate come ordini di grandezza calcolati daI punto di vista statico. Risulta pertantodifficile fare un bilancio degli aggravi e