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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
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indotta dall’offerta e neI quale i "prezzi" sono approvati o fissati da11eautoritä ed i consumatori non pagano direttamentei costi delle prestazioni di cui usufruiscono, le regole di partecipazione al “mercato“ devono essere adeguate alla particolare situazione.
La maggior concorrenza in ambito ospedaliero auspicata daI disegno dovrebbe portare ad una graduale ottimizzazione dei costi di produzione e della qualitä. Si puö supporre che la diminuzione dei costi di produzione avrä ripercussioni positive su}l’evoluzione dei premi. In tal modo i consumatori avranno piÜ mezzi a disposizione per i consumi privati. Per iI resto, a causa del maggiore onere finanziario, i Cantoni dovrebbero essere indotti ad impiegare piü efficacemente lo strumento della pianificazione.
Tra gli obiettivi principali della revisione del sistema di finanziamento degli ospedali non c’era in primo luogo quello di rafforzare il principio di solidarietä alla base della LAMal o di favorire l’equilibrio regionale della copertura sanitaria. Tuttavia essa contribuisce anche a questo, e, grazie al finanziamento duale con ripartizione percentuale fissa, promuove un migliore coordinamento intercantonale
dellapianficazione,il che rappresentaun ulteriorepassoin direzionedi un
coordinamento ancora piü ampio.
6 Relazione con la nuova perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni
La nuova perequazione finanziaria ha lo scopo di ripartire i compiti, le competenzee
i flussifinanziaritra la Confederazionee i Cantoninonchëdi chiarirele loro
corrispettive responsabilitä (messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2001 neI FF 2002 2065). Nell'ambito dei lavori relativi a un nuovo ordinamentosulla perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni, si esamina und ripartizione dei compiti anche neI settoredelle assicurazioni sociali. Il finanziamento ospedaliero non ne ë direttamenteinteressato. Come giä detto al punto 2.2, si mira a raggiungereuna ripartizione dei compiti tra i Cantoni nell’ambito della medicina altamente specializzata. Questo corrisponde alla proposta contenuta neI presente disegno.
7 Programma di legislatura
11 disegno figura neI rapporto suI programma di legislatura 2003-2007 del 25 febbraio 2004 ed ë elencato tra gli oggetti annunciati nelle linee direttive (FF 2004 996)
8 Basi giuridiche
8.1 Costituzionalitä
Il disegno si fonda sull’articolo 117 della Costituzione federale.