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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
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Art. 25 cpv. 2 lett. afrase introduttiva, e ed /
2 Queste prestazioni comprendono:
a. gli esami, le terapie e le cure dispensati ambulatorialmente, al domicilio del pa-
ziente, in ospedale o in una casa di cura:
e. la degenza in ospedale;
f. Ab rogata
Art. 29 cp\7.2 lett. b
2 Quest’ultime comprendono:
b. il parto a domicilio o all’ospedale, come pure l’assistenza del medico o della
levatrice.
Art. 35 cp\1. 2 lett. i
Äbrogata
Art. 39 cp\7. 1 tett. d, 2 - 6 (nIro\7i)
1Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o all'attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati a fornire le prestazioni assicurate obbligatoriamente ai sensi della presente legge se:
d. corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero ap-
prontata da uno o piü Cantoni;
2 La pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero di cui al capoverso 1 lettera d deve riferirsi alla coperturadel fabbisogno di tuttele persone tenutead assicurarsi in virtÜ della presente legge (art. 3) e considerare i flussi di pazienti tra i Cantoni. GII enti privati vanno inclusi adeguatamentenella pianificazione.
3
I (_'antonisono tenuti ad approntareuna pianificazione comune neI settore della nredicina altamente specializzata. Se non assolvono questo compito in tempo utile, il (-'onsiglio federale emana la pianificazione.
4 l,'elenco di cui al capoverso 1 letterae deve comprendere l’insieme degli ospedali del (_'antonenecessari per la copertura del fabbisogno e ai quali ë stato conferito un mandato di prestazioni; esso puö parimenti comprendere ospedali situati in altri Cantoni per i quali il Cantone ha concluso un accordo con uno o piÜ Cantoni oppure direttamentecon I'ospedale stesso. I Cantoni possono porre condizioni all'assegnazione di mandati di prestazioni.
5 11Consiglio federale puÖ emanare principi uniformi di carattere generale per la pianificazione, nella misura in cui questo ë necessario all'allestimentocomune delle pianificazioni da parte di piÜ Cantoni. Esso sente dapprima i Cantoni.
6 Le disposizioni riguardanti I'autorizzazione(cpv. 1), la pianificazione (cpv. 2 e 3) e I'approntamento di elenchi (cpv. 4) si applicano per analogia agli stabilimenti che di-