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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten

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dipartimentale23si precisa che sono rimborsate le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie da vecchiaia, invaliditä, infortunio o malattia e prestateda servizi pubblici o di utilitä pubblica. Vengono parimenti rimborsatele spese di cura e assistenza insorte in istituti diurni, ospedali giornalieri o ambulatori, pubblici o di utilitä pubblica. Le spese per cure prestate da istituti privati sono rimborsate nella misura in cui corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilitä pubblica. II rimborso ë tuttavialimitato in ogni caso ai seguentiimporti annui (art. 3d cpv. 2 LPC):

Tabella 2: Importi annui massimi per il rimborso delle spese di malattia e d’invaliditä

Persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono

in un istituto(art. 3d cpv. 2 LPC

Coniugi (art. 3d cpv. 2

Orfani di padree di madre(art. 3d cpv. 2 LPC IO'OOOCHF

Beneficiari soli di un assegnoper grandi invalidi dell’AI o dell’AINF

di grado elevato(art. 3d cpv. 2bis LPC) 90’000CHF di ldomedio (art. 19bcpv. 1 OPC-AVS/AI24: 60’000CHF

Coniugi beneficiari di un assegnoper grandi invalidi dell’AI o dell’AINF 85'OOO (a dipendenza del numero di coniugi beneficiari di un’AGI e del grado 180’000CHF della Ideinvaliditä)(art, 19bcpv. 2 OPC-AVS/

Persone in un istituto:

Mentre neI sistema delle PC le spese di cura delle persone che vivono a casa sono

copertein manierapreponderantemedianteil rimborsodi spesedi malattiae

d’invaliditä, per le persone che vivono in un istituto la compensazionefinanziaria avviene in particolare mediante la prestazione pecuniaria mensile calcolata raffrontando le spese (in particolare la tassa giornaliera dovuta all’istituto) e i redditi computabili. Per le personeche vivono in un istituto cia significa che la totalitä delle spese d’istituto, vale a dire in particolare anche le spese di cura e d’assistenza, confluiscono neI cacolo della prestazionepecuniaria, di modo che iI rimborso delle spese di malattiae d’invaliditä per le persone che vivono in un istituto ë limitato per legge a 6000 CHF annui (art. 3d cpv. 3 LPC). Occorre tuttavia considerare che la prestazione complementare ë soggetta a una duplice limitazione:

• da un lato, la maggior parte dei Cantoni25ha fatto uso della possibilitä, concessa dalla legge (art. 5 cpv. 3 lett. a LPC), di limitare le speseprese in considerazione per la degenza in un istitutoo in un ospedale:iI limite superiore26per Ie tasse dovute all’istituto oscilla tIa circa 28'000 CHF (Ticino) e circa 79’000 CHF (Basilea Cittä), mentre Ia media nazionale si aggira attorno ai 59'000 CHF;

• dall’altro, la prestazionecomplementareannua (art. 3a cpv. 3 LPC) per le

persone che vivono in un istituto non deve superare, attualmente, i 30’275 CHF.

23 Ordinanza del 29 dicembre 1997 suI rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invaliditä in materia di prestazioni complementari, RS 83 1.301.1

24 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementariall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditä, RS 831.301

25 Gli unici a non avere finora mai fatto uso della loro competenza sono i Cantoni di Neuchätel, Basilea Campagna e San Gallo.

26 Si tratta di un valore medio risultante dalle tasse dovute alle case per anziani, alle case per invalidi, alle case di cura e agli ospedalicIa dai diversi livelli di fabbisogno di cure.