Rapport sur les résultats

Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages

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TI: Per quanto concerne l'art. 836, si rileva che la disciplina attualmente in vigore statuisce che le ipoteche legali stabilite dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salva contraria disposizione. L'art. 836 AP adotta una soluzione differenziata che distingue tra le ipoteche legali indirette per le quali il diritto cantonale accorda un diritto alla costituzione (cpv. 1), e le ipoteche legali che, sempre in virtù del diritto cantonale, nascono invece senza iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).

Il Consiglio di Stato si oppone all'introduzione di termini di perenzione per il diritto di iscrivere nel registro fondiario le ipoteche legali. Se da un lato la novità mira a tutelare gli acquirenti, dall'altro si rileva che nel nostro Cantone gli strumenti attuali già permettono questa protezione: è infatti possibile domandare alle autorità il rilascio di attestazioni vincolanti riguardanti i tributi pubblici garantiti da pegno immobiliare.

In considerazione del fatto che le ipoteche legali da iscrivere in virtù di questo principio sarebbero numerose, la nuova disposizione comporterebbe per i Cantoni un importante onere poiché sarebbe necessario aumentare il personale degli Uffici dei registri e quello delle autorità fiscali. Inoltre, la norma proposta non tutelerebbe del tutto l'acquirente perché nel registro fondiario non figurerebbero comunque le imposte di recente emissione e quindi il notaio continuerà a domandare le attestazioni fiscali.

Pur non condividendo la norma dell'avamprogetto, lo scrivente Consiglio si permette di entrare nel merito della proposta formulando alcune osservazioni.

In sede di esame sono emerse perplessità per quanto attiene l'esiguità dei termini stabiliti dalla norma, segnatamente quello relativo di sei mesi a far capo all'esigibilità dell'ipoteca legale e quello assoluto di due anni dalla nascita del credito definitivo, entro i quali l'iscrizione dell'ipoteca legale appare necessaria onde evitare l'acquisto in buona fede ex art. 973 CC. Tale prescrizione appare destinata specie per le imposte ordinarie a rendere oltremodo difficile la facoltà di avvalersi dell'istituto della garanzia ipotecaria a tutela di eventuali crediti fiscali in relazione con l'immobile, specie nei casi in cui il contribuente si sia spossessato dello stesso. Va infatti debitamente tenuto conto dei tempi che usualmente richiede la procedura di accertamento del credito fiscale, con particolare riguardo al termine assoluto, oltre che della frequenza con la quale vengono richieste proroghe per la presentazione della dichiarazione fiscale.

Allungandosi quindi sensibilmente i tempi previsti per l'incasso del dovuto, l'erario potrebbe vedersi cosi spesso vanificato senza colpa da parte sua il diritto all'ipoteca legale, atteso che non è prevista la possibilità di procedere ad iscrizioni provvisorie.

Anche per quanto attiene il limite minimo fissato dall'art. 836 CC e pari a fr 1'000.--, si osserva come lo stesso equivalga a quello previsto dall'art. 189 della Legge di applicazione del CC del Canton Vaud del 27 febbraio 1963, cifra divenuta oramai esigua a seguito dell'inflazione e della sensibile erosione in termini reali del potere di acquisto intervenuta in questi anni. Pertanto in seguito a tale fenomeno il novero di ipoteche legali da iscrivere risulta notevolmente lievitato, con un dispendio amministrativo non indifferente. Da notare che tale incombenza oltre che sul Cantone graverebbe anche sui singoli Comuni, con riper-