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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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hanno ratificato una convenzione a cui ha aderito la stragrande maggioranza degli
assicuratori. Il fatto che la convenzione avesse una durata limitata e non
disciplinasse l’obbligo contributivo dei Cantoni in caso di cure ospeda]iere dispensate a persone al beneficio di un’assicurazione privata o semiprivata all’interno del Cantone di domicilio non ë estraneo alla decisione del Consiglio federale di presentarela sua proposta di revisione della parte della LAMal relativa al finanziamento ospedaliero.
1.2 Legge federale sull’adeguamento dei contributi cantonali per Ie eure stazionarie aIl’interno dei Cantoni
Quasi un anno dopo l’awio dei dibattiti parlamentari suI disegno di legge il TFA ha deciso che i Cantoni sono tenuti a versare un contributo anche per la degenza di persone al beneficio di un’assicurazione ospedalieracomplementare, quando le cure sono dispensatein un ospedale pubblico o sussidiato dall’ente pubblico del Cantone di domicilio (TFA 127 V 422 segg.). L’obbligo contributivo implica I'attuazionedel principio in base al quale tutte le persone coperte dall'assicurazione obb]igatoria hanno diritto all'assunzione dei costi relativi alle prestazioni contemplatedaIla
LAMal. L’assicurazione complementarecopre le prestazionifornite in ospedali
pubblici o sussidiati dall’ente pubblico che non sono assunte dall’assicurazione delle eure medico-sanitarie obbligatoria. Si tratta in particolare delle comoditä supplementari in caso di degenza in camera individuale o doppia e della possibilitä di scegliere il medico.
L’attuazione immediata e completa delle due sentenze del TFA avrebbe gravato i Cantoni di costi supplementari- perlopiÜnon preventivati - di circa 700 milioni di franchi. Per venire incontro ai Cantoni il Parlamentoha quindi deciso un aumento progressivo dei contributi cantonali tramite una legge federale urgente e quindi di
durata limitata. La legge federale del 21 giugno 2002 sull’adeguamentodei
contributi cantonali per le cure stazionarie all’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.14) stabilisce che i Cantoni dovranno assumersi il 60 percento delle tariffe dei reparti comuni neI 2002, 1’80 percento neI 2003 e il 100 percento neI 2004. Il referendum lanciato dall’assicuratore assura ë stato respinto nella votazione popolare deI 9 febbraio 2003 (FF 2003 2713).
Promulgando questa legge il Parlamento intendeva, da un lato, assicurare la
transizioneverso l’attuazionecompletadelle disposizioniallora previste dalla
LAMal, dall’altro, fare chiarezza finD all’entrata in vigore della seconda revisione della LAMal, che avrebbe dovuto apportare una soluzione definitiva. Dopo la bocciatura del disegno di seconda revisione della LAMAL, la transizione non ë piÜ possibile nÖ nella maniera prevista a suo tempo në conformemente al calendario originario. Per ora i Cantoni versano i contributi conformemente alle tariffe previste dal]’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che corrispondono al massimo al 50 per cento dei costi d’esercizio della degenza neI reparto comune di un ospedale. Se questo disciplinamento scadesse all’inizio del 2005 e i Cantoni, a partire da questa data, dovessero assumere la totalitä dei costi d’esercizio computabili non coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di degenza di titolari di un’assicurazione complementare neI reparto privato o semiprivato di un ospedale pubblico o sussidiato dall’ente pubblico, sarebbero