10.1 Emissione di una nota di credito da parte dell’acquirente dei prodotti naturali: dichiarazione fiscale inesatta o ingiustificata
Info IVA per settore 01 · Produzione naturale e attività affini
In vigore · Stato dal 6 marzo 2026
AFC · Info IVA settore 01 · n. 10.1 · Italiano
In ambito agricolo, spesso non è il produttore naturale che emette una fattura, bensì l’acquirente dei prodotti naturali che allestisce una nota di credito per il venditore. Se nella nota di credito viene menzionata l’imposta per un agricoltore non contribuente o un’imposta troppo elevata per un agricoltore già contribuente, occorre osservare le disposizioni ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 LIVA, secondo cui un’imposta menzionata in modo inesatto o ingiustificato è dovuta, salvo che:
si effettui una correzione della fattura mediante un documento ricettizio, trasmesso al destinatario attuale, che rinvia alla fattura originale annullandola; oppure
si renda verosimile che per la Confederazione non ne risulta una perdita d’imposta.
Tali conseguenze giuridiche sono applicabili anche alle note di credito, sempre che il destinatario dell’accredito non vi si opponga per scritto (art. 27 cpv. 3 LIVA).
Qualora una dichiarazione fiscale inesatta o ingiustificata avvenga in una nota di credito senza opposizione da parte del destinatario dell’accredito, occorre distinguere fra i seguenti casi:
a) | se ai produttori naturali, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non contribuenti viene esposta soltanto l’imposta pari all’ammontare della possibile deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 LIVA (→ cifra 9.1), non ne risulta alcuna perdita d’imposta per la Confederazione. I dell’accredito non devono intraprendere alcunché; | |||
b) | se ai produttori naturali, commercianti di bestiame o centri di raccolta del latte contribuenti viene esposta l’imposta, si parte dal presupposto che si è in presenza di un’opzione secondo le spiegazioni date alla cifra 5.
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