2.2 Commercianti di bestiame

Info IVA per settore 01 · Produzione naturale e attività affini

In vigore · Stato dal 1 febbraio 2015

AFC · Info IVA settore 01 · n. 2.2 · Italiano

Sono considerati commercio di bestiame escluso dall’imposta la compravendita a titolo commerciale nonché lo scambio di bestiame ai sensi dell’articolo 198 CO, ossia di cavalli, muli, asini, bovini, pecore, capre e maiali.

Non si considerano commercio di bestiame ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA le normali variazioni del patrimonio di bestiame legate ordinariamente a un’azienda agricola, d'alpeggio o d'ingrasso nonché la vendita di bestiame allevato in proprio. Queste cifre d’affari (prestazioni) vanno attribuite alla produzione naturale agricola e come tali sono pertanto escluse dall'imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

Se i cavalli da tiro e da sella sono impiegati per scopi imponibili (p. es. cavalli da tiro per viaggi in carrozza o cavalli da sella per la locazione), i ricavi ottenuti con la vendita di questi cavalli sono imponibili all’aliquota ridotta. I commercianti di cavalli realizzano pure prestazioni imponibili in caso di vendita di cavalli da tiro e da sella, se i cavalli sono tenuti per oltre 6 mesi e, in questo periodo, è garantito loro movimento, allenamento o addestramento. Ai fini dell’IVA, tali vendite non sono considerate né prestazioni agricole né commercio di bestiame e sono pertanto imponibili all'aliquota ridotta (→  cifra 2.1.2).