7.2 Diminuzione della controprestazione e compensazioni

Info IVA per settore 01 · Produzione naturale e attività affini

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2024

AFC · Info IVA settore 01 · n. 7.2 · Italiano

In caso di deduzioni in diretta relazione con la prestazione che i produttori naturali devono effettuare, non vi è una compensazione, bensì una diminuzione della controprestazione. La deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 28 LIVA può pertanto essere fatta valere soltanto per il valore della merce ridotto di queste diminuzioni della controprestazione. Questa regolamentazione vale anche per produttori naturali contribuenti nell’ambito della determinazione della cifra d’affari imponibile.

Esempi:

  • Diritti di pesatura per bestiame da macello;

  • Deduzione per il ritiro del latte alla fattoria;

  • Costi di cernita e d’immagazzinaggio per la verdura.

Se i prodotti naturali sono raccolti dall’acquirente stesso, vi è una compensazione fra i lavori di raccolta e la fornitura di un prodotto naturale (art. 24 cpv. 3 e 5 LIVA) soltanto se al produttore naturale vengono messi in conto o dedotti dal valore della merce raccolta i costi effettivi causati dai lavori di raccolta (ad es. lavoro di raccolta o costi di trasporto) o riconducibili a eventuali rischi verificatisi dopo la conclusione del contratto (ad es. caduta dei prezzi o perdita di qualità). Ciò vale anche quando i costi di raccolta sono fissati in un contratto senza essere indicati nel conteggio. In questo caso, l’acquirente contribuente impone il valore dei lavori di raccolta del prodotto naturale, in base al genere del prodotto, all’aliquota normale (ad es. lavori d’abbattimento) o ridotta (ad es. lavori di raccolta e mietitura di alimenti per animali e di generi alimentari).

Esempio 1
Un’azienda forestale contribuente riceve del legname in piedi dal proprietario di un bosco non contribuente. Poiché i lavori d’abbattimento devono svolgersi in un terreno difficile, il proprietario del bosco deve assumersi contrattualmente il rischio per l’abbattimento. L’azienda forestale compensa pertanto i costi effettivi per l’abbattimento con il valore del legname tondo.

Valore del legname tondo

CHF

3000

dedotti i lavori d’abbattimento secondo rapporti di regia

CHF

- 2500

Importo da pagare al proprietario del bosco

CHF

500

L’azienda forestale contribuente impone all’aliquota normale i lavori d’abbattimento per un importo di 2500 franchi. Sul valore del legname tondo raccolto di 3000 franchi l’azienda forestale può far valere la deduzione dell’imposta precedente del 2,6 % (→ cifra 9.1).

Esempio 2
Un’azienda forestale contribuente riceve del legname in piedi dal proprietario di un bosco non contribuente. A seconda del tipo e della qualità del legname sono convenuti prezzi fissi con il proprietario del bosco. I rischi per l’abbattimento sono quindi assunti dall’azienda forestale stessa.

Valore del legname tondo dopo la raccolta

CHF

1500

Sul valore del legname tondo raccolto di 1500 franchi l’azienda forestale può far valere la deduzione dell’imposta precedente del 2,6 % (→ cifra 9.1). L’azienda forestale conteggia la vendita del legname (ad es. a una segheria) all’aliquota normale.