9.2 Passaggio di prodotti da un settore aziendale non contribuente a un settore aziendale contribuente e viceversa

Info IVA per settore 01 · Produzione naturale e attività affini

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 01 · n. 9.2 · Italiano

La deduzione dell’imposta precedente ai sensi della cifra 9.1 non è ammessa se un settore aziendale contribuente (p. es. ristorante) riceve prodotti naturali, come per esempio verdura, da un settore aziendale escluso dall’imposta (p. es. azienda agricola). Nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, il settore aziendale contribuente può per contro, conformemente all’articolo 28 LIVA, effettuare la deduzione dell’imposta precedente sul rispettivo ottenimento di prestazioni a monte del settore aziendale escluso dall’imposta.

Se un settore aziendale contribuente consegna dei prodotti a un settore aziendale escluso dall’imposta – anziché procedere alla correzione della deduzione dell’imposta precedente o alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente – può, ai sensi di una determinazione approssimativa, imporre la prestazione al prezzo che verrebbe fatturato a un terzo indipendente.

Esempio
La consegna di siero dal settore aziendale contribuente «caseificio» al settore aziendale escluso dall’imposta «azienda d’ingrasso maiali» è imponibile all’aliquota ridotta.