9.4 Sgravio fiscale successivo e correzione dell’imposta precedente in relazione ai prodotti naturali della propria azienda
Info IVA per settore 01 · Produzione naturale e attività affini
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA settore 01 · n. 9.4 · Italiano
Ai sensi di una determinazione approssimativa secondo l’articolo 80 LIVA, è possibile, in caso d’assoggettamento di un’azienda agricola o di un settore aziendale di quest’ultima (→ cifre 4.1 e 5), determinare lo sgravio fiscale successivo secondo l’articolo 32 LIVA, a titolo di semplificazione, sulla base dei valori riportati a bilancio delle scorte di foraggio prodotto in proprio, dei capi di bestiame allevati o ingrassati in proprio, ma anche delle scorte di legname prodotto in proprio e di prodotti simili. Secondo l’articolo 28 capoverso 2 LIVA è possibile far valere a titolo di sgravio successivo un’imposta precedente del 2,6 % sui valori attivati a bilancio. Non occorre quindi tenere conto di un’eventuale diminuzione del valore. In virtù dell’articolo 72 capoverso 4 OIVA è fatta salva una correzione in funzione dell’utilizzazione legittimante la deduzione dell’imposta precedente (ad es. in seguito all’assoggettamento parziale dell’azienda agricola). In caso di eventuale modifica d’utilizzazione dovuta, ad esempio, all’uscita dell’assoggettamento all’IVA, la summenzionata regolamentazione è applicabile per analogia.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Modifiche d’utilizzazione contiene informazioni dettagliate su questa tematica. |
[Illustrazione: nell’originale] | La cifra 8.1 orienta in merito alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito ai pagamenti diretti ottenuti. |