7.2 Prestazione complessiva
Info IVA per settore 03 · Stampati e pubblicazioni elettroniche
In vigore · Stato dal 1 luglio 2014
AFC · Info IVA settore 03 · n. 7.2 · Italiano
Prestazioni indipendenti le une dalle altre sul piano del diritto civile possono essere considerate, dal profilo del diritto dell’IVA, un’operazione economica unica, a condizione che
- costituiscano un tutto sotto il profilo economico e
- siano indivisibili.
Ai fini dell’IVA, la qualifica fiscale di prestazione complessiva avviene in funzione della prestazione considerata preminente per la sua valenza economica. In omaggio al carattere generale dell’IVA come imposta sul consumo, la valutazione va effettuata in primo luogo nell’ottica del consumatore secondo i criteri generali di vendita.
Per le parti costitutive di un bene vale la seguente definizione (art. 642 segg. CC): è parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo s’immedesima con essa e non può essere separato senza distruggerla, deteriorarla od alterarla. La parte costitutiva non è una cosa indipendente (ma soltanto una parte della cosa) e di conseguenza non può essere gravata di alcun diritto reale specifico. Questo principio si applica per analogia alle prestazioni di servizi. Si è in presenza di una prestazione complessiva quando la struttura complessiva o il carattere complessivo delle prestazioni collegate tra loro verrebbe annullato o modificato, qualora le singole prestazioni venissero cambiate e sostituite da altre.
Esempi
Un metodo d’apprendimento di una lingua destinato ai bambini è composto di un manuale didattico e di esercizi, di schede tematiche, di un CD audio e di un DVD interattivo. Visti singolarmente, questi beni sono indipendenti gli uni dagli altri, ma in questo caso costituiscono un tutto sotto il profilo economico e sono indivisibili, poiché non possono essere separati senza distruggere, deteriorare o alterare il metodo d’apprendimento; vanno quindi considerati un’operazione economica unica. Il metodo d’apprendimento è imponibile all’aliquota normale.
Se durante la produzione di un opuscolo s’impiega per la rilegatura del filo metallico, quest’ultimo è parte costitutiva dello stampato.
Un unico contratto o un’unica fattura (p. es. ordinazione di un manuale e di un CD presso un’azienda di vendita per corrispondenza) oppure il pagamento di una controprestazione globale non è sufficiente per concludere all’esistenza di una prestazione complessiva. Determinante è l’unità della prestazione e non l’unità della controprestazione.