1.13.1 Buoni
Info IVA per settore 06 · Commercio al minuto
In vigore · Stato dal 19 marzo 2025
AFC · Info IVA settore 06 · n. 1.13.1 · Italiano
Occorre distinguere tra i buoni valore e i buoni prestazione. I buoni valore sono semplici mezzi di pagamento. Al momento della loro vendita non viene eseguita alcuna prestazione. Si tratta di non controprestazioni e quindi non sono imponibili (→ info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta). Nel caso dei buoni prestazione, invece, la controprestazione si considera incassata già al momento della vendita del buono. L’imposta va conteggiata allo stesso momento (art. 40 cpv. 1 lett. c LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulla distinzione tra buoni valore e buoni prestazione. |
Al momento della riscossione di un buono valore, la controprestazione deve essere imposta all’aliquota determinante, a prescindere dal sistema di rendiconto. Si considera controprestazione il controvalore del bene venduto o della prestazione di servizi eseguita.
Esempio di contabilizzazione | ||||
Vendita del buono valore: | Cassa a Buoni (conto passivo) | CHF | 50 | |
--> | nessuna controprestazione, | |||
nessuna IVA dovuta | ||||
Vendita libro: | Cassa a Ricavo da vendita | CHF | 80 | |
--> | prestazione imponibile | |||
Riscossione buono: | Buoni (conto passivo) a Cassa | CHF | 50 | |
--> | nessun effetto a livello di IVA | |||
Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 17.03.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).