1.13.1 Buoni

Info IVA per settore 06 · Commercio al minuto

In vigore · Stato dal 19 marzo 2025

AFC · Info IVA settore 06 · n. 1.13.1 · Italiano

Occorre distinguere tra i buoni valore e i buoni prestazione. I buoni valore sono semplici mezzi di pagamento. Al momento della loro vendita non viene eseguita alcuna prestazione. Si tratta di non controprestazioni e quindi non sono imponibili (→ info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta). Nel caso dei buoni prestazione, invece, la controprestazione si considera incassata già al momento della vendita del buono. L’imposta va conteggiata allo stesso momento (art. 40 cpv. 1 lett. c LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulla distinzione tra buoni valore e buoni prestazione.

Al momento della riscossione di un buono valore, la controprestazione deve essere imposta all’aliquota determinante, a prescindere dal sistema di rendiconto. Si considera controprestazione il controvalore del bene venduto o della prestazione di servizi eseguita.

Esempio di contabilizzazione

Vendita del buono valore:

Cassa a Buoni (conto passivo)

CHF

50

-->

nessuna controprestazione,

nessuna IVA dovuta

Vendita libro:

Cassa a Ricavo da vendita

CHF

80

-->

prestazione imponibile

Riscossione buono:

Buoni (conto passivo) a Cassa

CHF

50

-->

nessun effetto a livello di IVA

Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 17.03.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).