1.2 Che cosa non fa parte della base di calcolo dell’imposta?

Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta

In vigore · Stato dal 31 agosto 2026

AFC · Info IVA 07 · n. 1.2 · Italiano

(art. 18 cpv. 2, art. 24 cpv. 6 e art. 41 cpv. 1 LIVA

Non sono inclusi nella base di calcolo (art. 24 cpv. 6 LIVA):

  • le imposte sui diritti d’entrata e i diritti di mutazione nonché l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione;

  • gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo, purché queste spese vengano fatturate separatamente e senza supplemento (partite di giro, segnatamente tributi ed emolumenti di diritto pubblico per i quali il fornitore o prestatore di servizi non è il debitore, bensì colui che li incassa in nome e per conto di terzi [p. es. tasse di soggiorno]);

  • la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile;

  • le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d’acqua;

Non fanno parte della base di calcolo e, di conseguenza, possono essere dedotti dalla controprestazione (diminuzioni della controprestazione; art. 41 cpv. 1 LIVA):

  • le diminuzioni di prezzo o della controprestazione in seguito a ribassi, sconti e avvisi dei difetti della cosa;

  • gli abbuoni sulla cifra d’affari e altri, rimborsi accordati successivamente (premi fedeltà ecc.);

  • le perdite su debitori;

  • i rimborsi per annullamento della prestazione (ad es. a seguito di difetti contrattuali e simili, come il ritiro di un bene difettoso e il rimborso del suo prezzo d’acquisto);

Flussi di mezzi finanziari (di regola pagamenti in denaro) cui non fa riscontro alcuna prestazione ai sensi dell’IVA sono considerati non controprestazioni. Di conseguenza, non fanno parte della base di calcolo. Sono segnatamente considerati non controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA):

  • i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma;

  • i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico;

  • i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua;

  • i doni;

  • i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti;

  • i dividendi e altre quote di utili;

  • i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un’unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali;

  • gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi (sia gli importi incassati presso il cliente, sia gli importi rimborsati al cliente);

  • gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili (ad es. interessi moratori giusta l’art. 104 CO e spese di esecuzione);

  • le indennità per attività svolte a titolo indipendente, quali onorari di membri di un consiglio d’amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo;

  • i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all’estero esente dall’imposta;

  • gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane;

  • le entrate provenienti dalla vendita di buoni valore (l’imposta va conteggiata solamente al momento del riscatto dei buoni valore; → info IVA Oggetto dell’imposta);

  • gli importi che servono da garanzia e che devono essere rimborsati dal fornitore o prestatore di servizi (ad es. deposito o cauzione per le transazioni di locazione);

  • i contributi COVID-19; sono considerati contributi COVID-19 i pagamenti, i vantaggi in termini di interessi sui prestiti, le rinunce al rimborso dei prestiti o i condoni dei debiti, la cui base legale (legge, ordinanza, regolamento, decreto ecc.) si fonda sulle misure dovute al COVID-19 e che sono stati accordati dal 1° marzo 2020;

  • le indennità per lavoro ridotto secondo l’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (RS 837.033), nonché le indennità di perdita di guadagno secondo l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 (RS 830.31).

[Illustrazione: nell’originale]

Nelle fatture e note di credito non è possibile menzionare l’imposta sui flussi di mezzi finanziari che non soggiacciono all’imposta. Altrimenti, l’imposta menzionata è dovuta conformemente all’articolo 27 LIVA (→ info IVA Contabilità e fatturazione).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni concernenti le non controprestazioni e le relative conseguenze fiscali (ad es. riduzione o correzione della deduzione dell’imposta precedente) sono contenute nelle info IVA Oggetto dell’imposta, Sussidi e doni e Deduzione dell’imposta precedente.

Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 17.03.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).