1 Introduzione
Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA settore 07 · n. 1 · Italiano
Secondo l’articolo 3 lettera b LIVA l’energia elettrica e il gas naturale sono considerati beni. Il potere di disporre economicamente in nome proprio di corrente e di gas naturale costituisce quindi una fornitura ai sensi della LIVA.
La fornitura di energia elettrica e gas naturale in condotte a imprese con sede all’estero non soggiace all’IVA qualora il destinatario della prestazione comprovi in modo inequivocabile di avere la propria sede all’estero. Tale prova va addotta per esempio con documenti contabili e giustificativi (contratti, ordinazioni, conferme di ordini, fatture o attestati sulle modalità di pagamento). L’importazione di energia elettrica e di gas naturale in condotte è esente dall’imposta (art. 53 cpv. 1 lett. g LIVA).
Le forniture transfrontaliere di energia elettrica vanno notificate all’Ufficio federale dell’energia (UFE), Sezione Analisi e Prospettive, 3003 Berna, all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Dati, 3003 Berna, nonché alla Swissgrid SA. Le relative basi legali figurano nell’ordinanza del 5 dicembre 1988 sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14) e nella legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10). Le notifiche quotidiane vanno indirizzate alla Swissgrid SA, quelle mensili all’UFE che le inoltra all’UDSC.
Le forniture transfrontaliere di gas sono invece rilevate dall’UDSC. Maggiori informazioni sulle rispettive formalità vanno richieste all’UDSC, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.