6 Diritti di transito
Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…
In vigore · Stato dal 22 aprile 2021
AFC · Info IVA settore 07 · n. 6 · Italiano
Chi concede a terzi il diritto di utilizzare reti di linee elettriche (in particolare concessione di capacità di trasporto e/o diritti di transito) effettua una prestazione di servizi secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA. È considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo del quale svolge la sua attività.
Se il destinatario ha la sua sede in territorio svizzero, la prestazione di servizi soggiace all’IVA all’aliquota normale. Se ha la sua sede all’estero, la prestazione di servizi non soggiace all’IVA.
Un’impresa con sede in territorio svizzero che acquista un diritto di transito per l’energia elettrica da un’impresa con sede all’estero non contribuente in territorio svizzero deve imporre tale acquisto all’aliquota normale a titolo d’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA). In conformità dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA, i costi sostenuti per prestazioni di servizi considerate eseguite all’estero legittimano la deduzione dell’imposta precedente, qualora tali prestazioni siano effettuate nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
Esempi
Il gestore di rete con sede in territorio svizzero trasferisce per conto di un fornitore con sede in Italia corrente al di lui cliente (destinatario della prestazione) con sede in Austria. Il diritto di transito concesso dal gestore di rete costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA. Il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa, nella fattispecie in Italia. Di conseguenza, questa prestazione di servizi eseguita all’estero non soggiace all’IVA.
Il gestore di rete con sede in territorio svizzero trasferisce, per conto di un fornitore con sede in territorio svizzero, corrente al suo cliente (destinatario della prestazione) con sede in Italia. Il gestore di rete concede così un diritto di transito. Il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa (art. 8 cpv. 1 LIVA). Poiché il destinatario del diritto di transito ha la propria sede in territorio svizzero, si verifica una prestazione di servizi imponibile all’aliquota normale.
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