5 Ripercussioni fiscali su vari tipi di transazioni
Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 07 · n. 5 · Italiano
Esempi
La contribuente Power SA con sede a Sion (CH) fornisce energia elettrica alla sua contraente, la Elektra GmbH con sede a Essen (D). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIVA la fornitura si intende effettuata presso il luogo del destinatario, vale a dire a Essen (D). La controprestazione per questa fornitura non soggiace all’imposta.
La contribuente Power SA con sede a Sion (CH) acquista energia elettrica, come previsto da contratto, dalla società Nuclear Sàrl con sede a Lione (F). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIVA è considerato luogo della fornitura quello in cui il destinatario della stessa ha la sede (Svizzera). Conformemente all’articolo 45 capoverso 1 lettera d LIVA questi acquisti di energia elettrica soggiacciono all’imposta sull’acquisto. In questo caso, essa dev’essere dichiarata dalla contribuente Power SA nel proprio rendiconto IVA. La Nuclear Sàrl con sede a Lione (F) non è assoggettata all’imposta secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 3 LIVA, poiché vengono eseguite unicamente forniture di energia elettrica in condotte, gas attraverso la rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento a destinatari contribuenti sul territorio svizzero.
Un privato non assoggettato all’imposta sul territorio svizzero acquista energia elettrica dalla Nuclear Sàrl con sede a Lione (F). La cifra d’affari totale realizzata dalla Nuclear Sàrl derivante da prestazioni sul territorio svizzero e all’estero che non sono escluse dall’imposta raggiunge il limite di 100 000 franchi annui. Le forniture a non contribuenti non soggiacciono all’imposta sull’acquisto, bensì all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA). La Nuclear Sàrl con sede a Lione deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA e dichiarare l’imposta dovuta.
La Nuclear Sàrl con sede a Lione (F), assoggettata all’imposta in Svizzera, fornisce energia elettrica alla Power SA con sede a Sion (CH), sua parte contraente. Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIVA la fornitura è considerata effettuata nel luogo del destinatario, quindi a Sion (CH). Conformemente all’articolo 45 capoverso 1 lettera d LIVA, questi acquisti di energia elettrica soggiacciono all’imposta sull’acquisto. L’imposta sull’acquisto deve essere dichiarata nel rendiconto IVA dalla Power SA. Poiché la fornitura è assoggettata all’imposta sull’acquisto, l’IVA non può essere menzionata sulla fattura.
[Illustrazione: nell’originale]
Per quanto riguarda l’accertamento dell’assoggettamento e l’iscrizione nel registro dei contribuenti si rimanda all’info IVA Assoggettamento.
La contribuente Power SA con sede a Sion (CH) fornisce corrente elettrica a case di vacanza sul territorio svizzero i cui proprietari risiedono all’estero. Essi utilizzano queste abitazioni per il loro fabbisogno e/o le affittano anche a terzi. La Power SA deve imporre queste forniture. È considerato luogo della fornitura quello in cui si trova lo stabilimento d’impresa dei clienti oppure il luogo in cui svolgono la loro attività e la corrente viene consumata. In entrambi i casi, trattasi delle località in cui sono situate le case di vacanza (art. 7 cpv. 2 LIVA).
La contribuente Power SA con sede a Sion fornisce energia elettrica come da contratto alla Kraftwerk Sagl con sede a Olten. A sua volta, la Power SA aveva acquistato l’energia dalla Elektra GmbH con sede a Essen (D) e, in seguito, la Kraftwerk Sagl la fornisce come da contratto alla Nuclear Sàrl con sede a Lione (F). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIVA la fornitura è considerata effettuata nel luogo in cui ha sede il destinatario della prestazione. Nel caso della fornitura della Power SA alla Kraftwerk Sagl vi è quindi una fornitura sul territorio svizzero che soggiace all’imposta. Anche la Elektra GmbH di Essen effettua una fornitura alla Power SA sul territorio svizzero. Secondo l’articolo 45 capoverso 1 lettera d LIVA la Power SA deve pagare l’imposta sull’acquisto. Il luogo delle forniture della Kraftwerk Sagl alla Nuclear Sàrl è considerato quello del destinatario (Francia). Di conseguenza, queste forniture della Kraftwerk Sagl non soggiacciono all’imposta.
Per le forniture di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento si applicano le stesse disposizioni di legge.
In tutti i casi devono essere fornite le relative prove ai sensi dell’articolo 81 capoverso 3 LIVA. Queste prove possono essere fornite con documenti contabili e giustificativi (contratti, ordini, conferme di ordini, fatture o liquidazione dei pagamenti).
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.