4 Assoggettamento

Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 07 · n. 4 · Italiano

Secondo l’articolo 10 capoverso 1 LIVA è assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un’impresa ed esegue prestazioni sul territorio svizzero oppure ha la sede, il domicilio o uno stabilimento d’impresa sul territorio svizzero.

È esentato dall’assoggettamento chi realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA. È inoltre esentato dall’assoggettamento chi esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta (art. 10 cpv. 2 lett. b n. 1bis LIVA)

[Illustrazione: nell’originale]

Si rinuncia all’iscrizione del prestatore di servizi domiciliato sul territorio svizzero nel registro dei contribuenti IVA se vengono realizzate in modo comprovato cifre d’affari sul territorio svizzero e/o all’estero derivanti unicamente dal trasferimento di diritti, certificati e attestati ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA. Se esegue esclusivamente prestazioni sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA, il prestatore di servizi domiciliato all’estero è esentato dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 LIVA).

Inoltre, sono esentate dall’assoggettamento le imprese senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero, se, a prescindere dall’ammontare della cifra d’affari, eseguono sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:

  • prestazioni esenti dall’imposta;

  • prestazioni escluse dall’imposta;

  • forniture di energia elettrica in condotte, gas attraverso la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento a contribuenti sul territorio svizzero (per destinatari contribuenti si intendono le imprese iscritte nel registro dei contribuenti IVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori informazioni si rimanda all’info IVA Assoggettamento.

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 LIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 45 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).