1.3.1 Trasporti su tratte in concessione da parte di terzi non titolari
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.3.1 · Italiano
Se un’impresa di trasporto pubblico (p. es. AutoPostale Svizzera SA) affida a un terzo (p. es. imprenditore autopostale) il mandato di eseguire una prestazione di trasporto su una tratta in concessione, il terzo deve imporre all’aliquota normale, come prestazione di trasporto, la controprestazione che riceve dal committente. Se l’imposta sugli oli minerali è restituita all’impresa terza anziché al titolare della concessione, si tratta di una parte integrante della controprestazione per la prestazione di trasporto che l’impresa terza deve imporre all’aliquota normale e non di un sussidio.
I ricavi provenienti dalla vendita di titoli di trasporto incassati dall’impresa terza in nome dell’impresa di trasporto pubblico (titolare della concessione) vanno imposti da quest’ultima. L’impresa che ha ricevuto il mandato deve contabilizzare tali ricavi come partita di giro.