1.3 Conteggio dell’IVA nell’ambito del traffico diretto/assoggettamento di comunità tariffarie del trasporto pubblico

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 10 · n. 1.3 · Italiano

Le imprese di trasporto affiliate al sistema di conteggio del traffico nazionale (System der gesamtschweizerischen Verkehrsabrechnung) o a una comunità tariffaria del trasporto pubblico possono allestire il rendiconto per l’AFC in base ai ricavi derivanti dal traffico, purché il contratto di trasporto per il tragitto percorso sia concluso direttamente tra l’impresa e il passeggero. Ciò significa che gli introiti realizzati dall’impresa di trasporto con la vendita di titoli di trasporto e abbonamenti la cui ripartizione avviene mediante i citati sistemi non sono rilevanti per l’IVA. Le aziende di trasporto pubblico devono imporre i ricavi provenienti dal traffico accreditati dalla centrale di fatturazione del traffico o dalla comunità tariffaria (entrate realizzate con il traffico diretto).

Il trasporto relativo al traffico viaggiatori è organizzato in comunità tariffarie regionali. Le imprese di trasporto pubblico emettono titolo di trasporto e abbonamenti sia con la propria sigla sia con quella della comunità tariffaria alla quale appartengono. I ricavi derivanti dal traffico sono registrati dalla comunità tariffaria e trasferiti proporzionalmente alle imprese di trasporto pubblico. Tali entrate non comportano l’obbligo fiscale soggettivo della comunità tariffaria.

Per la determinazione dell’obbligo fiscale delle imprese di trasporto pubblico ci si basa sui ricavi del traffico trasferiti o accreditati dalla comunità tariffaria e sulle controprestazioni realizzate con la vendita dei propri titoli di trasporto, ovvero quelli che non rientrano nel sistema di ripartizione.

I sussidi (contributi d’esercizio e contributi di diritto pubblico non rimborsabili per investimenti) e gli altri contributi di diritto pubblico che la comunità tariffaria riceve in nome delle imprese di trasporto pubblico affiliate e che riversa loro rappresentano una partita di giro per la comunità tariffaria (art. 30 cpv. 1 OIVA).

La comunità tariffaria che fattura partecipazioni alle spese (p. es. per pubblicità o costi di gestione) alle imprese di trasporto pubblico esegue di principio prestazioni imponibili che possono comportare il suo obbligo fiscale soggettivo (→  info IVA “Assoggettamento”). L’assoggettamento si limita a tali cifre d’affari e ad altre prestazioni imponibili. I ricavi derivanti dal traffico costituiscono come sinora cifre d’affari delle imprese affiliate alla comunità tariffaria.