1.4 Applicazione di aliquote forfetarie

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 10 · n. 1.4 · Italiano

Secondo gli articoli 37 capoverso 5 LIVA e 97 capoverso 1 OIVA, le imprese di trasporto pubblico possono determinare l’IVA dovuta sui ricavi del traffico con l’ausilio di aliquote forfetarie. Non è per contro ammessa l’applicazione di aliquote saldo giusta l’articolo 37 capoverso 1 LIVA (art. 77 cpv. 2 lett. a OIVA). Non sono previsti importi limite per l’applicazione del metodo delle aliquote forfetarie (art. 97 cpv. 2 OIVA). I contribuenti che conteggiano l’imposta con il metodo delle aliquote forfetarie possono optare soltanto per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta giusta l’articolo 21 capoverso 2 numeri 26, 28 e 28bis LIVA (art. 97 cpv. 3 OIVA). Il metodo delle aliquote forfetarie va applicato per almeno un intero periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote forfetarie al più presto dopo un periodo fiscale (art. 98 cpv. 2 OIVA). In caso di modifica del metodo di rendiconto, occorre procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente al valore attuale.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Aliquote forfetarie contiene ulteriori informazioni riguardo al tema delle aliquote forfetarie.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 97 e 98 OIVA, art. 100 in combinato disposto con gli art. 79 e 81 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).