3 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 10 · n. 3 · Italiano

Per sussidi e altri contributi di diritto pubblico alle imprese di trasporto pubblico s’intendono tutti i contributi erogati da Confederazione, Cantoni o Comuni sulla base di un mandato di prestazioni o per coprire disavanzi (p. es. indennità o aiuti finanziari). Si tratta di contributi versati per indennizzare i costi non coperti delle diverse offerte di trasporto ordinate dai poteri pubblici.

Se una collettività pubblica designa espressamente, nei confronti del beneficiario, come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA (art. 18 cpv. 3 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Sussidi e doni contiene ulteriori informazioni in merito.

I sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico possono anche consistere in condizioni preferenziali (condono parziale o totale degli interessi) nella concessione di prestiti (→ cifra 3.1.2).

In mancanza di prestazione, i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici non sono considerati controprestazione e implicano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. a in relazione con l’art. 33 cpv. 2 LIVA). Per una riduzione appropriata occorre operare una distinzione fra contributi d’investimento e contributi d’esercizio.

[Illustrazione: nell’originale]

I sussidi ricevuti vanno dichiarati alla cifra 900 del rendiconto IVA, le riduzioni della deduzione dell’imposta precedente che ne risultano alla cifra 420.

Se per contro la prestazione dell’impresa di trasporto pubblico è eseguita su mandato (art. 394 CO), non si tratta di un sussidio né di un altro contributo di diritto pubblico, bensì di una controprestazione imponibile.

Esempio
Un Comune affida a un’impresa di trasporto pubblico il mandato (art. 394 CO) di guidare il bus scolastico e la indennizza per questa mansione con un forfait giornaliero. Nella fattispecie si tratta di un rapporto di prestazione imponibile all’aliquota normale da parte del prestatore.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 18 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 3.1 Contributi d’investimento
  2. 3.2 Contributi d’esercizio
  3. 3.3 Attività accessorie delle imprese di trasporto pubblico