3.3 Luogo della prestazione di ristorazione
Info IVA per settore 11 · Traffico aereo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 11 · n. 3.3 · Italiano
Gli aeromobili utilizzati conformemente al loro scopo originario non rappresentano stabilimenti d’impresa (art. 5 cpv. 3 lett. b OIVA); per le prestazioni di ristorazione si considera luogo della prestazione quello in cui la prestazione di servizi è effettivamente fornita (art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA).
Se per la prestazione di ristorazione viene richiesta una controprestazione separata, il prestatore deve essere in grado di attestare mediante documenti pertinenti dove sono state effettivamente eseguite tali prestazioni.
La prestazione di ristorazione non prevede in questo caso la sola fornitura di cibi e bevande. Ne fanno parte ad esempio, oltre alla messa a disposizione di impianti particolari per il consumo, anche lo sgombero delle posate.
[Illustrazione: nell’originale] | In un’ottica di semplificazione, l’impresa di navigazione aerea può trattare come eseguite all’estero le prestazioni di ristorazione che vengono vendute su un volo effettuato all’esterno del perimetro definito. Viceversa, tutte le prestazioni di ristorazione eseguite su voli effettuati all’interno del perimetro definito e in cui il luogo d’arrivo o di partenza si trova sul territorio svizzero si considerano eseguite sul territorio svizzero e sono pertanto imponibili all’aliquota normale (→ cifra 16, definizione del perimetro o della fascia di 150 km). |