6.5 Doppia utilizzazione, in particolare in caso d’impiego per l’addestramento e la formazione

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 11 · n. 6.5 · Italiano

Se un’impresa di navigazione aerea utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell’ambito dell’attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione (art. 30 LIVA).

Se un’impresa di navigazione aerea riportata nell’ELENCO ha acquistato beni, parti di essi o prestazioni di servizi esenti dall’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA e questi vengono successivamente utilizzati al di fuori o nell’ambito dell’attività imprenditoriale anche per prestazioni che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, si deve procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente.

Tale criterio vale in particolare per beni e prestazioni di servizi che vengono utilizzati sia per l’esecuzione di prestazioni di trasporto che per l’addestramento. In questo caso si deve stabilire se la prestazione d’addestramento è destinata ai propri dipendenti o se viene resa a terzi indipendenti. Qualora vengano addestrati i propri dipendenti, occorre appurare se essi utilizzano questo perfezionamento interno in relazione alla sfera imponibile dell’impresa (p. es. trasporto di persone) o a quella esclusa dall’imposta (formazione). In caso di addestramento di terzi a titolo oneroso, invece, si è sempre in presenza di un’utilizzazione per prestazioni di formazione escluse dall’imposta.

Pertanto occorre distinguere i casi seguenti:

a)

Formazione dei propri piloti affinché possano effettuare trasporti di persone (esenti dall’imposta o imponibili)

= non si deve procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente.

b)

Formazione dei propri piloti affinché possano insegnare alla scuola di volo
= si deve procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente, poiché si è in presenza di un’utilizzazione per l’esecuzione di prestazioni di formazione in favore di terzi (il pilota da formare/formato opera in qualità d’insegnante di volo) e quindi di una prestazione esclusa dall’imposta.

c)

Formazione dei propri piloti affinché possano effettuare trasporti di persone esclusi dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 7 LIVA
= si deve procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente, poiché si è in presenza di un’utilizzazione per prestazioni di trasporto escluse in favore di terzi.

d)

Formazione di terzi

= si deve procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente, poiché si è in presenza di un’utilizzazione per prestazioni di formazione escluse dall’imposta.