4 Luogo della prestazione di servizi di telecomunicazioni e in materia d’informatica – stabilimenti d’impresa

Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

In vigore · Stato dal 1 agosto 2016

AFC · Info IVA settore 13 · n. 4 · Italiano

È considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale (principio del luogo del destinatario; art. 8 cpv. 1 LIVA).

Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa d’affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa (art. 5 cpv. 1 OIVA). La sede di un server può essere considerata uno stabilimento d’impresa se il contribuente ha il potere di disporre del server (non dev’esserne il proprietario, può anche prenderlo a noleggio e gestirlo autonomamente) e se quest’ultimo non è destinato esclusivamente ad attività preparatorie o ausiliarie. Il semplice web hosting (messa a disposizione di capacità di memoria e di trasmissione nel quadro di un contratto con il provider senza l’attribuzione di un preciso server) non è sufficiente per la qualifica di stabilimento d’impresa. I requisiti di stabilimento d’impresa sono verificati caso per caso. Determinante non è la designazione nel contratto ma la prestazione effettiva.

I canoni di abbonamento per le prestazioni di servizi in materia di telecomunicazione che un operatore contribuente in territorio svizzero fattura ai suoi clienti (abbonati) con sede sociale o domicilio all’estero per il loro luogo di soggiorno in Svizzera (soggiorno settimanale, casa o appartamento di vacanza) sono imponibili all’aliquota normale. Se una persona fisica con sede all’estero usa l’appartamento o la casa di vacanza esclusivamente a scopo privato e non soggiorna settimanalmente né è domiciliata in territorio svizzero, conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LIVA il luogo dei canoni d’abbonamento è all’estero. Il luogo di soggiorno è comprovato mediante documenti contabili e giustificativi.

Per comprovare che una prestazione è stata eseguita all’estero e quindi non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, sono necessari i seguenti dati:

  • cognome e nome o ragione sociale;

  • indirizzo e domicilio o sede del destinatario della prestazione; e

  • informazioni dettagliate sulla categoria della prestazione eseguita.

Ad esempio, i conteggi di aziende che gestiscono carte di credito – o di società che eseguono transazioni finanziarie tramite internet – non bastano a comprovare che una prestazione è stata eseguita all’estero, poiché non indicano chiaramente la prestazione effettiva né il destinatario della medesima.

Di massima, il luogo del destinatario di prestazioni di servizi in materia d’informatica (p. es. giochi online) può essere comprovato come segue.

Prestazioni di servizi in materia d’informatica non eseguite attraverso reti mobili:

  • mediante dati del cliente (Paese della fattura);

  • in conformità di informazioni adeguate alla prova (p. es. geolocalizzazione).

Prestazioni di servizi in materia d’informatica eseguite attraverso reti mobili:

  • mediante il prefisso internazionale della carta SIM utilizzata;

  • in conformità ai dati del cliente (Paese della fattura) e ad altre informazioni adeguate alla prova (p. es. geolocalizzazione).

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi in materia d’informatica distribuite da operatori terzi in qualità di intermediari, i rapporti consegnati al prestatore vengono accettati mediante l’accertamento del luogo in cui è stata eseguita la prestazione.