5 Assoggettamento di operatori con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero
Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 13 · n. 5 · Italiano
Gli offerenti di prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d’informatica con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero sono esentati dall’assoggettamento finché rendono sul territorio svizzero esclusivamente questo genere di prestazione a destinatari contribuenti (art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 LIVA).
Un operatore con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero, che esegue sul territorio svizzero anche prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti oppure altre prestazioni non contemplate all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA, diventa contribuente, purché realizzi sul territorio svizzero e all’estero, nell’arco di un anno, una cifra d’affari globale di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta (→ cifra 3). Tra queste prestazioni d’altro genere che possono comportare l’assoggettamento all’imposta in territorio svizzero rientrano, ad esempio:
Se l’assoggettamento dell’operatore con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero è dato, egli deve imporre all’aliquota d’imposta corrispondente tutte le prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero. Per l’adempimento dei suoi obblighi procedurali, deve designare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (rappresentanza fiscale; art. 67 LIVA).