2 Basi legali
Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica
In vigore · Stato dal 23 giugno 2020
AFC · Info IVA settore 13 · n. 2 · Italiano
Sono considerati prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d’informatica segnatamente (art. 10 cpv. 1 OIVA):
le prestazioni di servizi radiofoniche e televisive (che rendono tecnicamente possibili la trasmissione, l’emissione o la ricezione di segnali, testi, immagini e suoni);
il procurare diritti d’accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d’informazione;
la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati;
la messa a disposizione di siti internet, il web hosting, la manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature;
la messa a disposizione per via elettronica di software (incl. i relativi aggiornamenti), immagini, testi, informazioni, banche dati, musica, film e giochi, compresi giochi d’azzardo e lotterie.
Non sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d’informatica segnatamente (art. 10 cpv. 2 OIVA):
la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo (p. es. comunicazione di informazioni giuridiche che un avvocato esegue telefonicamente a titolo oneroso al suo cliente);
le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo;
la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all’uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati.