2 Basi legali

Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

In vigore · Stato dal 23 giugno 2020

AFC · Info IVA settore 13 · n. 2 · Italiano

Sono considerati prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d’informatica segnatamente (art. 10 cpv. 1 OIVA):

  • le prestazioni di servizi radiofoniche e televisive (che rendono tecnicamente possibili la trasmissione, l’emissione o la ricezione di segnali, testi, immagini e suoni);

  • il procurare diritti d’accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d’informazione;

  • la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati;

  • la messa a disposizione di siti internet, il web hosting, la manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature;

  • la messa a disposizione per via elettronica di software (incl. i relativi aggiornamenti), immagini, testi, informazioni, banche dati, musica, film e giochi, compresi giochi d’azzardo e lotterie.

Non sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d’informatica segnatamente (art. 10 cpv. 2 OIVA):

  • la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo (p. es. comunicazione di informazioni giuridiche che un avvocato esegue telefonicamente a titolo oneroso al suo cliente);

  • la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all’uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati.