5.8.3 Determinazione della correzione della deduzione dell’imposta precedente

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.8.3 · Italiano

Se vengono ottenuti sia ricavi da diritti-valore e derivati in relazione con forniture fisiche di merci sia ricavi da diritti-valore e derivati senza relazione con forniture fisiche di merci, la deduzione dell’imposta precedente va corretta proporzionalmente all’utilizzazione. A tale scopo, per la correzione della deduzione dell’imposta precedente sono disponibili in particolare i metodi semplificati e le soluzioni forfettarie seguenti.

a.

Correzione della deduzione dell’imposta precedente secondo il rapporto ponderato tra il numero di transazioni di diritti-valore stipulate in relazione a forniture fisiche e quelle che non hanno nessuna relazione con le forniture fisiche:
Se applica tale metodo, il contribuente può procedere alla deduzione dell’imposta precedente proporzionalmente al numero di transazioni di diritti-valore stipulate in relazione con una fornitura fisica oppure no. Visto che le transazioni di diritti-valore che sono in relazione con una fornitura fisica necessitano di maggiori prestazioni preliminari gravate dall’IVA rispetto a quelle concluse senza nessuna relazione con una fornitura fisica, è possibile moltiplicare per 1,5 il numero delle transazioni che sono in relazione con una fornitura fisica. L’applicazione di questo metodo di calcolo è indicata solo per le imprese che effettuano il commercio fisico unicamente sotto forma di forniture estero su estero. Le imprese che eseguono anche forniture fisiche sul territorio svizzero hanno a disposizione un altro metodo semplificato che tiene conto di tale circostanza.

b.

Correzione della deduzione dell’imposta precedente con il metodo semplificato descritto alla lettera a, ma tramite l’applicazione per analogia della correzione della deduzione dell’imposta precedente mediante attribuzione parziale di prestazioni preliminari che sono in relazione diretta con forniture fisiche sul territorio svizzero:
Il modo di procedere con questo metodo è analogo al metodo semplificato descritto nella lettera a; tuttavia sulle forniture e prestazioni di servizi attribuibili direttamente all’esecuzione di forniture fisiche è possibile procedere per principio alla deduzione totale dell’imposta precedente. Per la deduzione dell’imposta precedente in relazione con prestazioni preliminari non direttamente attribuibili all’esecuzione di forniture fisiche sul territorio svizzero va applicata la chiave di ripartizione secondo il metodo semplificato illustrato alla lettera a.

c.

Nei due metodi semplificati descritti alle lettere a–b, invece della ripartizione tra il numero di transazioni di diritti-valore stipulate in relazione a forniture fisiche e quelle che non hanno nessuna relazione con forniture fisiche si può applicare la seguente soluzione forfettaria:
In media solo il 2–3 % di tutte le transazioni mondiali di diritti-valore, basate su merci, si concludono con una fornitura fisica. Per questa ragione e in considerazione del fattore di ponderazione menzionato alla lettera a, previsto per le transazioni di diritti-valore che comportano forniture fisiche, il contribuente può, indipendentemente dal rapporto effettivo corrispondente, far valere a titolo d’imposta precedente, in maniera forfettaria, il 5 % dell’imposta precedente gravante le prestazioni preliminari per il suo hedging.

d.

Invece di applicare i metodi semplificati descritti alle lettere a–c, la correzione della deduzione dell’imposta precedente può essere effettuata come segue:
L’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti,

  • attribuibili alle forniture fisiche e ai diritti-valore e derivati che sono in relazione con forniture fisiche può essere dedotta interamente (vaso A);

  • attribuibili alle operazioni che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (p. es. diritti-valore e derivati che non sono in relazione con forniture fisiche) non può di principio essere dedotta (vaso B);

  • utilizzati per la realizzazione sia di operazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia di operazioni che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (vaso C) va corretta in modo oggettivo mediante una chiave di riparto conforme (p. es. impegno lavorativo del personale).