5.2.3 Diversi

Info IVA per settore 15 · Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente…

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 15 · n. 5.2.3 · Italiano

a.

Commercio in metalli preziosi, locazione, affitto o alienazione di immobili e attività extrasettoriali
 
Come indicato alla cifra 3, l’imposta precedente in relazione al commercio in metalli preziosi, alla locazione, all’affitto o all’alienazione di immobili e alle attività extrasettoriali non rientra nel campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria e va quindi determinata esattamente. I relativi risultati vanno considerati nel conto economico secondo la cifra 5.1 per calcolare il forfait bancario, ragion per cui non è ammesso l’azzeramento di queste posizioni.

b.

Poste del conto economico con importi negativi
 
Se in singole poste del conto economico risultano importi negativi, nella corrispondente posta alla colonna “risultato secondo CE” non va preso in considerazione alcun valore, ossia nella relativa posizione del conto economico va indicato uno zero (“Ø”; cosiddetto “azzeramento”).

c.

Risultati straordinari
 
Per determinare il forfait bancario, gli importi nelle poste 9 “ricavi straordinari” e 10 “costi straordinari” vanno presi in considerazione esattamente come figurano o dovrebbero figurare nella chiusura dei conti ufficiali. È necessario procedere alle seguenti correzioni:

  • eliminazione degli importi destinati a costituire oppure provenienti dallo scioglimento di riserve latenti;
  • “azzeramento” nella colonna “risultato secondo CE” se il risultato è negativo dopo l’eliminazione della costituzione o dello scioglimento di riserve latenti (posta 9 dedotta la posta 10).

Altre correzioni non sono autorizzate. Ciò vale anche quando nelle corrispondenti poste figurano elementi irrilevanti ai fini dell’IVA, come ad esempio le differenze di cambio, le modifiche degli accantonamenti, gli utili conseguiti con la vendita di partecipazioni o da apporti degli azionisti. Per determinare il forfait bancario, i corrispondenti importi devono rimanere invariati.

Esempio

Importi in CHF

Acquisto di una partecipazione anno 1

100

Costituzione di riserve latenti, anno 1

 - 30

Valore contabile, anno 1

70

Vendita della partecipazione, anno 2

150

Importo contabilizzato nella posta “ricavi straordinari” anno 2

80

L’utile conseguito nella vendita della partecipazione di 50 (differenza fra 150 e 100) va preso in considerazione nella posta ”ricavi straordinari”. Solo lo scioglimento delle riserve latenti in ragione di 30 può essere eliminato.

d.

Succursali all’estero
 
Le prestazioni eseguite da succursali domiciliate all’estero devono essere eliminate dalle poste del conto economico che servono da base per determinare il forfait bancario.

e.

Prestazioni a persone strettamente vincolate
 
Sia a livello di costi che di ricavi, tutte le prestazioni effettuate a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA) vanno prese in considerazione nel conto economico che serve da base per determinare il forfait bancario al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (cosiddetto prezzo come per terzi). La differenza fra l’importo contabilizzato e il prezzo come per terzi indipendenti va aggiunta o eliminata nei rispettivi calcoli se l’importo contabilizzato risulta superiore al prezzo come per terzi indipendenti.

f.

Tenuta dei conti
 
Se il contribuente contabilizza operazioni senza osservare le prescrizioni delle direttive in materia di allestimento dei conti emanate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, l’AFC può procedere a correzioni per la determinazione del forfait bancario anche qualora l’organo di revisione non abbia formulato osservazioni al riguardo.

Per la determinazione del forfait bancario si applica quanto di seguito illustrato, a prescindere dalle disposizioni in materia di tenuta ordinaria dei conti.

Nel risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi, possono essere presi in considerazione solamente i ricavi e i costi in relazione con prestazioni abitualmente eseguite da una banca. Non ne fanno parte, segnatamente (enumerazione non esaustiva):

  • prestazioni di servizi centrali per imprese strettamente legate

    Queste prestazioni vanno considerate nella posta 4.6 “subtotale: risultato degli altri profitti ordinari” e – purché siano adempiute le condizioni di cui alla cifra 3 – trattate come attività extrasettoriali.

  • prestazioni di management fatturate forfettariamente

    Queste prestazioni vanno considerate nella posta 4.6 “subtotale: risultato degli altri profitti ordinari” e – purché siano adempiute le condizioni di cui alla cifra 3 – trattate come attività extrasettoriali.

  • prestazioni di servizi informatiche (EED; per terzi indipendenti e imprese strettamente legate)

    Queste prestazioni vanno considerate nella posta 4.6 “subtotale: risultato degli altri profitti ordinari” e – purché siano adempiute le condizioni di cui alla cifra 3 – trattate come attività extrasettoriali.

  • amministrazioni di immobili per terzi

    Queste prestazioni vanno considerate nella posta 4.6 “subtotale: risultato degli altri profitti ordinari” e – purché siano adempiute le condizioni di cui alla cifra 3 – trattate come attività extrasettoriali.

In caso di dubbi si raccomanda di rivolgersi all’AFC.