5.4 Regolamentazione forfettaria e imposizione di gruppo

Info IVA per settore 15 · Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente…

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2015

AFC · Info IVA settore 15 · n. 5.4 · Italiano

I contribuenti che applicano l’imposizione di gruppo e la regolamentazione forfettaria osservano i criteri seguenti:

  • Ogni membro del gruppo IVA determina separatamente la chiave di riparto per il forfait bancario. Non è consentito applicare un’unica chiave di riparto per tutti i membri del gruppo IVA.

  • Per determinare il forfait bancario, vanno considerate soltanto le cifre d’affari conseguite con terzi (di seguito anche transazioni con terzi). Le cifre d’affari interne (di seguito anche transazioni interne al gruppo) – ossia conseguite con membri del medesimo gruppo IVA – vanno eliminate a priori.

  • Per ogni società membro del gruppo d’imposizione IVA, solamente l’imposta precedente che per il membro in questione deriva da una transazione con terzi può essere integrata nel forfait bancario valido per tale membro. Spetta al contribuente applicare un metodo adeguato per epurare o correggere i conti della sua impresa, purché trovi una soluzione adeguata per la determinazione dell’imposta precedente, rispettivamente per l’applicazione del forfait bancario contestualmente all’imposizione di gruppo. 
    È ad esempio ipotizzabile:

    • un adattamento della chiave di riparto in base alle tipologie di cifre d’affari (proporzione fra transazioni interne e transazioni con terzi); o

    • un “trasferimento” della quota d’imposta precedente contabilizzata nel vaso C (→  cifra 4) e relativa a transazioni interne al gruppo nel vaso C dell’impresa che ha conseguito transazioni con terzi fondate su questi costi.

Per un esempio di calcolo in caso d’applicazione della regolamentazione forfettaria in un gruppo d’imposizione IVA formato da banche, vedi la cifra 8.2.