A.4 Forme di collaborazione delle collettività pubbliche
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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La collettività pubblica può svolgere la propria funzione in modo autonomo oppure in collaborazione con altre collettività pubbliche o con società di diritto privato. A questo proposito si distinguono le seguenti forme di collaborazione con altre collettività pubbliche:
esternalizzazione dei compiti a un’altra collettività pubblica in virtù di un contratto tra Comuni (v. qui appresso);
collaborazione mediante costituzione di un’associazione di Comuni o di un consorzio intercomunale (→ cifra A.2.2);
collaborazione mediante contratto di società a cui partecipano solo collettività pubbliche (→ cifra A.2.4; primo e secondo paragrafo);
collaborazione mediante contratto di società a cui partecipano sia collettività pubbliche sia terzi che non sono collettività pubbliche (→ cifra A.2.4; terzo paragrafo);
collaborazione mediante riunione in una persona giuridica di diritto privato (→ cifra A.3).
Esternalizzazione a un’altra collettività pubblica in virtù di un contratto tra Comuni (contratto di collaborazione)
In virtù delle corrispondenti disposizioni cantonali in materia di legge comunale, due o più Comuni stipulano un contratto che prevede l’esecuzione di determinati compiti di uno o più Comuni contraenti da parte di un altro Comune contraente. La prestazione è eseguita da un S del Comune contraente che ha ricevuto il mandato. Le prestazioni ai Comuni contraenti dal S incaricato soggiacciono all’imposta (art. 18 cpv. 1 LIVA).
Esempio
Il Comune di Prato Alto incarica il Comune di Prato Basso di sgomberare le strade dalla neve durante il periodo invernale. La prestazione viene erogata dal S «Ufficio tecnico» (contribuente) del Comune di Prato Basso. Per il S «Ufficio tecnico» del Comune di Prato Basso queste prestazioni sono imponibili all’aliquota normale.