A.3 Forme societarie non considerate come collettività pubbliche
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Se due o più collettività pubbliche fondano una persona giuridica di diritto privato (ad es. SA, Sagl) per svolgere insieme un compito pubblico, questa persona giuridica non costituisce un soggetto fiscale di una collettività pubblica ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LIVA (eccezione → cifra A.2.4), neanche se alla persona giuridica di diritto privato partecipano soltanto una o più collettività pubbliche (unità organizzativa ai sensi dell’art. 21 cpv. 6 LIVA) o più collettività pubbliche.
Neanche le associazioni di diritto privato (art. 60 CC), i cui membri sono esclusivamente collettività pubbliche, sono considerate collettività pubbliche ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LIVA ai fini dell’IVA.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).