E.1.3 Fatturazione da parte di un’impresa privata a nome di una collettività pubblica
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Se un’impresa privata, a nome della collettività pubblica che le ha commissionato la prestazione erogata, emette la fattura al consumatore finale, nei confronti di quest’ultimo è la collettività pubblica a configurarsi come prestatore; per questo motivo la controprestazione fatturata viene attribuita alla collettività pubblica (art. 20 cpv. 1 LIVA).
Poiché l’impresa privata esegue la propria prestazione per la collettività pubblica da cui è stata commissionata, si instaurano due rapporti indipendenti:
impresa privata (prestatore) e collettività pubblica (destinatario della prestazione);
collettività pubblica (prestatore) e consumatore finale (destinatario della prestazione).
Il fatto che, per ragioni d’economia amministrativa, il consumatore finale paghi la fattura direttamente all’impresa privata non altera in alcun modo i rapporti che si sono venuti a creare.
Nel rendiconto con l’AFC l’impresa privata contribuente deve quindi indicare la prestazione imponibile eseguita per la collettività pubblica (per la fatturazione), e la collettività pubblica contribuente deve indicare gli importi che l’impresa privata ha fatturato a suo nome al consumatore finale, sempre che tali prestazioni soggiacciano all’imposta.
Lo stesso vale anche se al consumatore finale la prestazione viene resa, a nome della collettività pubblica committente, non da un’impresa privata ma da un’altra collettività pubblica (ad es. un servizio della medesima collettività pubblica o di un’altra collettività pubblica).