E.2 Tenuta della contabilità e conservazione dei giustificativi

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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L’articolo 70 LIVA e l’info IVA Contabilità e fatturazione spiegano in modo esaustivo le esigenze generali riguardo alla tenuta della contabilità (ad es. art. 957 CO) e alla conservazione dei giustificativi ai fini dell’IVA. Pertanto, qui di seguito sono trattate unicamente le particolarità nell’ambito della tenuta della contabilità per le collettività pubbliche.

Il modello contabile armonizzato per i Cantoni e i Comuni (MCA2) è la base per la presentazione dei conti dei Cantoni e dei Comuni. Si tratta di raccomandazioni stilate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

Se sono rispettati i principi del MCA2 relativi alla contabilità (ad es. iscrizione al valore lordo, delimitazione temporale dell’esercizio, continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione [true and fair view]) e quindi le prestazioni tra S della medesima collettività pubblica vengono fatturate a prezzi che rispecchiano la reale prestazione economica, ai fini dell’IVA (calcolo del debito fiscale, riduzione o correzione della deduzione dell’imposta precedente ecc.) ci si può in linea di principio basare sui valori registrati in contabilità.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. E.2.1 Riconciliazione della cifra d’affari per collettività pubbliche
  2. E.2.2 Riconciliazione dell’imposta dovuta sulla cifra d’affari per collettività pubbliche
  3. E.2.3 Riconciliazione dell’imposta precedente per collettività pubbliche