F.2.2 Non controprestazioni che non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 22 settembre 2024
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Conformemente all’articolo 33 capoverso 1 LIVA, le entrate provenienti da non controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere d–l LIVA non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Per quanto concerne le collettività pubbliche, rientrano in questa categoria, ad esempio:
i doni o i contributi di soggetti diversi dalle collettività pubbliche conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera d LIVA, concessi senza una prestazione concreta in contropartita;
i conferimenti alle imprese conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera e LIVA (→ cifra C.3.3)
i pagamenti compensativi dei costi versati in virtù di disposizioni legali o contrattuali conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera g LIVA;
contributi o coperture di deficit all’interno di una collettività pubblica ([Illustrazione: nell’originale] cifra C.3.4; delimitazione tra sussidio e scambio di prestazioni → cifra C.3.1).
Modifica della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).